statuto

Titolo I
Disposizioni generali

Articolo 1 Denominazione – Sede – Durata

1. E’ costituita un’Organizzazione di Volontariato, non riconosciuta, denominata A.A.F.T. versolavita ODV Associazione Aiuto Famiglie Tossicodipendenti, con sede a Sacile (PN).


2. L’associazione è costituita a tempo indeterminato.


3. L’associazione può avere sedi staccate nel territorio regionale e nazionale.


4. L’eventuale cambio di sede non comporterà variazione dello statuto, ma dovrà essere messo ai voti in assemblea dei soci con il quorum stabilito per le modifiche statutarie.

Articolo 2
Statuto


L’associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali, regionali del Terzo Settore e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Articolo 3
Carattere associativo


1. L’ A.A.F.T. versolavita ODV è un’organizzazione estranea ad ogni tipo di attività politico-partitica, religiosa e razziale, non presenta fini di lucro, segue il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1:


- lettera c, del D. Lgs. 117/17, prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.


- lettera d, del D. Lgs. 117/17, educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.


2. L’unica sua finalità è la solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e su base volontaria dei suoi aderenti.


3. L’A.A.F.T. versolavita ODV opera nel territorio della Repubblica italiana.


4. I contenuti e la struttura dell’associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l’effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all’attività dell’associazione.

Articolo 4
Finalità


1. L’ A.A.F.T. versolavita ODV, Associazione Aiuto Famiglie Tossicodipendenti è costituita esclusivamente con il fine di fornire un aiuto, sia morale che solidale, alle famiglie dei tossicodipendenti, che ne facciano richiesta, mediante l’inserimento dei soggetti interessati in strutture (Comunità di recupero), come da regolamento interno; rimane in contatto con la Comunità per seguire il percorso riabilitativo del ragazzo/a, aiuta la famiglia, con incontri settimanali, a capire, affrontare e superare le varie problematiche che potrebbero verificarsi durante il percorso del familiare.


2. Lo svolgimento delle attività avviene “prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati”.


3. E’ fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.


4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.


Titolo II
Risorse ed attività economiche

Articolo 5
Patrimonio


1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dalle entrate che sono costituite come segue:


(a) dalle quote sociali, mensili o annuali, ed eventuali donazioni volontarie da parte degli associati che serviranno al funzionamento dell’associazione.


(b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche o giuridiche.


(c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dall’ Organo di amministrazione che delibera sulla loro utilizzazione, in linea con le finalità statutarie dell’associazione; in particolare: i lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario, previa deliberazione dell’ Organo di amministrazione, dal Presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; le convenzioni sono accettate con delibera dell’ Organo di amministrazione che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.


(d) da eventuali entrate per i servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive occasionali e marginali, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.


(e) dai beni dell’associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.


2. L’associazione può acquistare beni mobili anche registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività e sono ad essa intestati. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del Codice Civile, accettare donazioni, trust, vincoli di destinazione d’uso e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari.

3. Il patrimonio dell’Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi da altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


4. Tutti i beni appartenenti all’associazione sono elencati in apposito libro degli inventari, depositato presso la sede dell’associazione e consultabile da tutti gli iscritti.

Articolo 6
Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi (quote associative) possono essere versati in una unica soluzione annuale, oppure con cadenza mensile, l’importo relativo viene stabilito annualmente dall’assemblea.

Articolo 7
Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

1. Gli utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. Essi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 4.

Articolo 8
Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’Art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Titolo III
Associati

Articolo 9
Ammissione

1. All’A.A.F.T. versolavita ODV, Associazione Aiuto Famiglie Tossicodipendenti, possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall’associazione.


2. l'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato ed ha effetto all’atto del versamento della quota sociale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L’eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all’aspirante rifiutato il quale può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.


3. Lo status di aderente e associato non è trasmissibile.


4. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Articolo 10
Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.


2. Gli associati, purchè in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell’assemblea, di essere eletti negli organi dell’associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.


3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell’Associazione o tramite richiesta per via telematica al segretario dell’Associazione.


4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata per l’associazione, secondo le modalità e i limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall’assemblea.


Articolo 11
Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l’attività a favore dell’associazione senza fini di lucro.


2. Essi hanno l’obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell’associazione, ed esse sono prestate a titolo personale, volontario e gratuito.
Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso spese, effettuate nell’interesse dell’associazione, effettivamente sostenute e documentate.


3. Le prestazioni e le attività degli aderenti nell’ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.


4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all’esterno dell’associazione deve essere improntato nell’assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.


5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo mensile o annuale. Successivamente alla prima richiesta di adesione, l’iscrizione è tacitamente rinnovata per l’anno successivo, salvo recesso o esclusione. Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.


6. In caso di mancato versamento della quota mensile superiore a tre (3) mensilità si perdono i diritti di socio, compreso il diritto di voto.

Articolo 12
Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato decade per decesso, dimissioni o esclusione.


2. Ogni associato può in qualunque momento recedere dall’associazione dandone opportuna comunicazione per iscritto.


3. L’associato che non abbia versato la quota associativa entro l’anno solare di competenza, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella dell’associazione, può essere escluso dall’associazione con deliberazione motivata dell’assemblea. In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso al giudizio arbitrale con le modalità previste dall’articolo 26 C.C. L’associato che recede o viene escluso non può vantare diritti sul patrimonio dell’associazione né richiedere la restituzione delle quote o contributi versati.

Titolo IV
Organi dell’associazione

Articolo 13
Organi

1. Sono organi dell’associazione:
1) L’assemblea
2) L’Organo di amministrazione
3) L’Organo di Controllo
4) Il Presidente
5) Il Segretario/Tesoriere

Articolo 14
Composizione dell’assemblea

1. L’assemblea è composta da tutti i soci in carica.


2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall’assemblea stessa.


3. All’assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente, oppure qualora impossibilitato, a partecipare può delegare altro socio. Ogni socio non può avere più di tre (3) deleghe.


4. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi (3) nel libro degli associati.

Articolo 15
Convocazione dell’assemblea

1. L’assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.


2. Il Presidente convoca l’assemblea con avviso scritto, (lettera semplice, fax, email), contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno quindici (15) giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.


3. L’assemblea deve essere altresì convocata entro trenta (30) giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell’associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.


4. L’assemblea può essere convocata ogni qualvolta l’Organo di amministrazione lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/10° (un decimo) dei soci; in questo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno dieci (10) giorni prima della convocazione dell’assemblea.

Articolo 16
Validità dell’assemblea

1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, l’assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, sia per l’ordinaria che straordinaria.

Articolo 17
Votazioni e deliberazioni dell’assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano; le votazioni concernenti persone saranno sempre assunte a scrutinio segreto.


2. L’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza dei voti.


3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 18
Verbalizzazione dell’assemblea

1. Le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o in caso di sua assenza da un componente dell’assemblea e sottoscritto dal Presidente.


2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Articolo 19
Competenze dell’assemblea

1. L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’Art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull’esclusione degli associati;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, sulle modificazione dello Statuto ( ex Art. 21 c. 2 del C.C. );
- Approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera, con la maggioranza qualificata, lo scioglimento ( ex Art. 21 c. 3 del C.C. ), la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 20
Organo di amministrazione


1. L’Organo di amministrazione è composto da un minimo di cinque (5) ad un massimo di sette (7) membri eletti dall’assemblea degli associati.


2. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate [ovvero indicate dagli enti associati]: si applica l’Art. 2382 del C.C. riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.


3. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, l’Organo di amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederò alla convocazione dell’assemblea degli associati per l’elezione dei membri dello Organo di amministrazione mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall’assemblea.


4. L’Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà + uno (1) degli amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione prevarrà quello del Presidente, non è ammessa la delega.


5. L’Organo di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto, (lettera semplice, fax o email), contenente l’ordine del giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno otto (8) giorni prima della data di convocazione.


6. In caso di assoluta urgenza, l’Organo di amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma o comunicazione telefonica.


7. Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’associazione, l’Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell’associazione, il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.


8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Articolo 21
Durata e funzioni

1. Gli amministratori eletti durano in carica per un periodo di tre (3) anni e sono rieleggibili, il loro incarico può essere revocato dall’assemblea.


2. L’Organo di amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell’associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’assemblea.


3. L’Organo di amministrazione si riunisce almeno ogni tre (3) mesi e quando ne facciano richiesta almeno i due terzi (2/3) degli amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti (20) giorni dal ricevimento della richiesta.


4. L’Organo di amministrazione ha le seguenti funzioni:
- Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell’associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi.
- Predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea, la relazione dell’attività svolta ed i programmi futuri.
- Cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea.
- Approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell’associazione.
- Sottopone all’assemblea degli associati proposte di modifica dello statuto.
- Delibera l’ammissione dei nuovi soci.
Oltre all’amministrazione dell’associazione, è di competenza dell’Organo di amministrazione ogni altra incombenza non attribuita all’assemblea dallo statuto o da disposizioni legislative.


5. Nell’esecuzione dei propri compiti l’Organo di amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque (5), i quali possono partecipare alle riunioni dell’ Organo di amministrazione senza diritto di voto.

Articolo 22
Organo di Controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, L’Assemblea procede alla nomina di un Organi di Controllo, anche monocratico.

Articolo 23
Il Presidente

1. Il Presidente dura in carica tre (3) anni ed è rieleggibile.


2. Il Presidente rappresenta l’associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa, in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente con gli stessi poteri.


3. Il Presidente convoca e presiede l’assemblea ed l’Organo di amministrazione e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.


4. Il Presidente sottoscrive il verbale dell’assemblea e dell’Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell’associazione.


5. In caso di impossibilità e/o impedimento del Presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal Vice Presidente.

Articolo 24
Il Segretario/Tesoriere

1. L’associazione ha un Segretario nominato dall’Organo di amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
(a) Cura la verbalizzazione delle riunioni dell’Organo di amministrazione e dell’assemblea.
(b) Provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro degli associati.
(c) Cura la tenuta e la conservazione degli atti della Consulta.
(d) E’ responsabile della corrispondenza dell’associazione.
(e) Provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’associazione.
(f) Svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’Organo di amministrazione o dal Presidente.


2. Le mansioni di cui alle precedenti lettere a,b,c,d,e,f possono essere attribuite ad un altro membro dell’Organo di amministrazione (Tesoriere).

Titolo V
Il bilancio

Articolo 25
Bilancio consuntivo e preventivo

1. L’Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.


2. Copia dei bilanci può essere chiesta da ogni associato.


3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea.


4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’articolo 4.


5. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 26
Revisione legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo VI
Norme finali e transitorie

Articolo 27
Regolamento interno e collegio arbitrale

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura dell’Organo di amministrazione e approvate dall’assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.


2. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile ma motivata, di un collegio arbitrale formato da tre (3) arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contradditorio, entro sessanta (60) giorni dalla nomina.


3. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
4. Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte di appello di Trieste, il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 28
Scioglimento

1. L’associazione si estingue per delibera dell’assemblea secondo le modalità di cui all’articolo 27 del Codice Civile:
- Quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi.
- Per le altre cause di cui all’articolo 27 C.C.


2. In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti fra i propri associati.

Articolo 29
Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generale dell’ordinamento giuridico italiano.